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Legge 27 gennaio 1968, n. 35 · Legge 27 gennaio 1968, n. 35 — Norme per il controllo della pubblicita' e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi

Legge 27 gennaio 1968, n. 35 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

Chiunque produca glicerina e' tenuto a presentare denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio e a tenere un registro di carico e scarico vidimato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione sul quale deve registrare le quantita' giornalmente prodotte e quelle vendute e uscite dalla fabbrica, nonche' il nome e l'indirizzo dei rispettivi destinatari.