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Legge 29 luglio 1971, n. 587 · Legge 29 luglio 1971, n. 587 — Norme sul riordinamento del Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette

Legge 29 luglio 1971, n. 587 Art. 11

TITOLO I NORME RELATIVE AL TRATTAMENTO DI PENSIONE

In KraftAmtlicher Text

L' articolo 37 della legge 2 aprile 1958, n. 377 , e' sostituito dal seguente: "La vedova, il vedovo e i figli perdono il diritto alla pensione complessiva al verificarsi degli eventi previsti dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. Al coniuge che perda il diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta l'assegno a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, di cui all' art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e successive modificazioni".