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Legge 29 luglio 1971, n. 587 · Legge 29 luglio 1971, n. 587 — Norme sul riordinamento del Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette

Legge 29 luglio 1971, n. 587 Art. 12

TITOLO I NORME RELATIVE AL TRATTAMENTO DI PENSIONE

In KraftAmtlicher Text

L'articolo 38 della legge 2 aprile 1.958, n. 377, e' sostituito dal seguente: "Nel caso di morte dell'iscritto senza che sussistano i requisiti di contribuzione per la liquidazione della pensione indiretta, spetta al coniuge una indennita' una tantum pari al 75 per cento dell'importo dei contributi versati al Fondo per il trattamento integrativo di pensione. Qualora manchi il coniuge, l'indennita' di cui al comma precedente spetta ai figli ed equiparati e, in mancanza di costoro, ai genitori; in mancanza dei genitori, ai fratelli celibi e alle sorelle nubili viventi a totale carico dell'iscritto, di eta' inferiore ai 21 anni o, se di eta' superiore, permanentemente inabili al lavoro. Per la liquidazione dell'indennita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti si applicano le norme di tale assicurazione".