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Legge 29 luglio 1971, n. 587 · Legge 29 luglio 1971, n. 587 — Norme sul riordinamento del Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette

Legge 29 luglio 1971, n. 587 Art. 18

TITOLO II NORME RELATIVE ALLE PRESTAZIONI IN CAPITALE

In KraftAmtlicher Text

Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 2 aprile 1958, n. 377 , e' sostituito dal seguente: "In sede di rendiconto annuale, l'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo sia per la gestione del trattamento di pensione che per quella delle prestazioni di capitale, separatamente, gli interessi maturati sulle disponibilita' finanziarie delle gestioni stesse, calcolati al saggio medio ottenuto per gli impieghi finanziari, addebitando le spese relative alle due gestioni". Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 aprile 1958, n. 377 , e' abrogato.