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Legge 29 luglio 1971, n. 587 · Legge 29 luglio 1971, n. 587 — Norme sul riordinamento del Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette

Legge 29 luglio 1971, n. 587 Art. 19

TITOLO II NORME RELATIVE ALLE PRESTAZIONI IN CAPITALE

In KraftAmtlicher Text

Il punto 2), lettere a) e b), dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1958, n. 377 , e' sostituito dal seguente: "2) per le prestazioni di cui all'articolo 2, primo comma, punto 2), con un contributo complessivo, a totale carico del datore di lavoro, pari al 17 per cento della retribuzione indicata al punto 2) del successivo articolo 13. Tale contributo e' assegnato: a) per il 16 per cento alla gestione per le indennita' di anzianita'; b) per l'1 per cento all'assicurazione temporanea di gruppo, per l'integrazione dovuta nei casi di morte o di invalidita' dell'iscritto".