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Legge 29 luglio 1971, n. 587 · Legge 29 luglio 1971, n. 587 — Norme sul riordinamento del Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette

Legge 29 luglio 1971, n. 587 Art. 7

TITOLO I NORME RELATIVE AL TRATTAMENTO DI PENSIONE

In KraftAmtlicher Text

La facolta' di cui al comma secondo dell'articolo 32 della legge 2 aprile 1958, n. 377 , puo' essere esercitata anche dall'iscritto il quale, all'atto della cessazione dal servizio presso esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, abbia conseguito il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia previsto dalla legge citata. Detta facolta' non puo' essere piu' esercitata quando sia decorso il quinto anno precedente il compimento dell'eta' pensionabile secondo le norme del Fondo. Una volta esercitata la facolta' prevista dal precedente comma non e' consentito il ripristino dell'iscrizione al Fondo.