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Legge 29 luglio 1971, n. 587 · Legge 29 luglio 1971, n. 587 — Norme sul riordinamento del Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette

Legge 29 luglio 1971, n. 587 Art. 8

TITOLO I NORME RELATIVE AL TRATTAMENTO DI PENSIONE

In KraftAmtlicher Text

Gli iscritti al Fondo, che siano cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono esercitare la facolta' prevista dall'articolo precedente, fino a che non sia decorso il secondo anno anteriore a quello di compimento dell'eta' pensionabile secondo le norme del Fondo. La richiesta di liquidazione deve essere comunque presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.