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IT · Legge 29 ottobre 1971, n. 889

Legge 29 ottobre 1971, n. 889 — Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto

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Inhalt

  1. CAPO I. GESTIONE DEL FONDO
  2. Art. 1 Attribuzioni del comitato di vigilanza
  3. Art. 2 Natura del trattamento di previdenza
  4. Art. 3 Sistema tecnico-finanziario
  5. CAPO II. I SOGGETTI
  6. Art. 4 Iscritti obbligatoriamente al Fondo
  7. CAPO III. LA CONTRIBUZIONE
  8. Art. 5 Retribuzione soggetta a contributo
  9. Art. 6 Misura dell'aliquota contributiva e relative variazioni
  10. Art. 7 Contribuzione durante i periodi di assenza dal servizio e riconoscimento di tali periodi ai fini previdenziali
  11. Art. 8 Responsabilita' solidale per il pagamento delle somme dovute al Fondo nel caso di cessione o di fusione di aziende
  12. Art. 9 Rivalsa sulle sovvenzioni, sui sussidi integrativi di esercizio e sui contributi straordinari erogati dallo Stato o dalle Regioni in caso di omesso versamento delle somme dovute al Fondo
  13. Art. 10 Elenchi annuali di contribuzione
  14. Art. 11 Sanzioni civili
  15. Art. 12 Sanzioni amministrative per l'inosservanza dell'obbligo di versamento dei contributi
  16. Art. 13
  17. Art. 14 Sanzioni penali
  18. Art. 15 Prescrizione dei contributi e automaticita' delle prestazioni
  19. CAPO IV. LE PRESTAZIONI
  20. Art. 16 Comunicazione alle aziende degli emolumenti pensionabili
  21. Art. 17 Retribuzione pensionabile
  22. Art. 18
  23. Art. 19 Pensione ai superstiti
  24. Art. 20 Misura della pensione ai superstiti
  25. Art. 21 Casi di esclusione del coniuge dal diritto a pensione indiretta e di riversibilit
  26. Art. 22 Capitale vedovile
  27. Art. 23 Diritto a pensione dei superstiti gia' esclusi dal beneficio per effetto di disposizioni successivamente abrogate
  28. Art. 24 Maggiorazione delle pensioni dirette per il coniuge ed i figli a carico
  29. Art. 25 Rivalutazione delle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965
  30. Art. 26 Rivalutazione delle pensioni di riversibilit
  31. Art. 27 Pensione supplementare per servizio militare di leva
  32. Art. 28 Pensione supplementare per servizio militare prestato come richiamato o trattenuto alle armi dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946
  33. Art. 29 Pagamento di ratei di pensione
  34. Art. 30 Pensione per anzianit
  35. Art. 31 Trattamento di previdenza dei pensionati durante i periodi di rioccupazione
  36. Art. 32 Perequazione automatica delle pensioni
  37. Art. 33 Liquidazione della posizione assicurativa
  38. CAPO V. NORME SPECIALI
  39. Art. 34 Riscatto previdenziale dei periodi di studio universitario e dei periodi di navigazione richiesti per la acquisizione di qualifiche professionali
  40. Art. 35 Riscatti previdenziali
  41. Art. 36 Casi di esclusione dalla prosecuzione volontaria della contribuzione
  42. Art. 37 Rendite per infortunio sul lavoro liquidate in favore di agenti iscritti al Fondo
  43. Art. 38 Cumulo della pensione liquidata in caso di invalidita' o morte per causa di servizio con la rendita di infortunio
  44. Art. 39 Arrotondamento della rata mensile della pensione e modalita' di corresponsione delle rate
  45. Art. 40 Liquidazione in capitale in favore del Fondo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria riferibili a periodi riscattati agli effetti della previdenza autoferrotranviaria
  46. CAPO VI. NORME GENERALI E FINALI
  47. Art. 41 Riapertura del termine per la presentazione delle domande di computazione dell'indennita' di mensa ai fini pensionistici
  48. Art. 42 Rappresentanza del Ministero dell'interno in seno al comitato del Fondo
  49. Art. 43 Entrata in vigore ed abrogazioni