Legge 29 ottobre 1971, n. 889 Art. 2Natura del trattamento di previdenza
CAPO I. GESTIONE DEL FONDO
Il trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto e' sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni e integrazioni.