Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 15 dicembre 1971, n. 1221 · Legge 15 dicembre 1971, n. 1221 — Modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante norme sulla istituzione e sul funzionamento del comitato consultivo degli italiani all'estero

Legge 15 dicembre 1971, n. 1221 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

In ciascuno dei Paesi indicati nella tabella annessa alla presente legge, possono partecipare alla designazione dei rappresentanti di cui al precedente articolo 2, lettera a), le associazioni ivi costituite tra italiani o loro discendenti, le quali ne facciano domanda, tramite gli uffici consolari di prima categoria competenti per territorio, alle rispettive rappresentanze diplomatiche italiane, che provvedono ad iscrivere le associazioni richiedenti in apposito registro, purche' rispondano ai seguenti requisiti: a) svolgano notoriamente specifica attivita' a vantaggio della collettivita' italiana stabilita in ciascun Paese; b) non abbiano scopo di lucro; c) siano regolate da statuti che indichino gli scopi sociali e prevedano lo svolgimento periodico delle attivita' assembleari ed il regolare avvicendamento delle cariche sociali; d) siano costituite da almeno 3 anni. Nella prima attuazione della presente legge il termine si intende ridotto a 1 anno. All'atto della domanda le associazioni sono tenute a depositare, e successivamente ad aggiornare, l'elenco delle cariche sociali. Ciascuna rappresentanza diplomatica provvedera' d'ufficio alla cancellazione dal registro delle associazioni che perdano i requisiti sopra elencati o comunque risultino sciolte o inattive.