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Legge 15 dicembre 1971, n. 1221 · Legge 15 dicembre 1971, n. 1221 — Modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante norme sulla istituzione e sul funzionamento del comitato consultivo degli italiani all'estero

Legge 15 dicembre 1971, n. 1221 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Ai fini della designazione dei rappresentanti di cui al precedente articolo 2, lettera a), le rappresentanze diplomatiche di cui all'articolo precedente, entro 15 giorni dall'invito ricevutone dal Ministero degli affari esteri, provvedono a convocare nella propria sede, con preavviso di almeno 30 giorni, e non oltre 45 giorni dalla diramazione della convocazione, l'assemblea dei rappresentanti di tutte le associazioni che risultino iscritte nel registro di cui all'articolo precedente, invitandole a trasmettere, prima della data fissata per l'assemblea, l'indicazione, anche concordata con altre associazioni, di un numero di candidati non superiore a quello dei rappresentanti assegnati alla collettivita' italiana residente nel Paese in cui operano le associazioni convocate. I candidati devono essere cittadini italiani, aver compiuto i 21 anni di eta' ed essere residenti da almeno 2 anni nel Paese in cui la riunione deve aver luogo. In sede di assemblea, che sara' valida con qualsiasi numero di intervenuti, il capo della rappresentanza diplomatica, o il funzionario da lui delegato, riferisce in merito alle indicazioni pervenute, invita gli intervenuti a concordare designazioni comuni o quanto meno di larga convergenza, e da' atto a verbale degli accordi raggiunti o, in mancanza, degli orientamenti preferenziali emersi, indicandone la maggiore o minore rilevanza.