IT · Legge 22 febbraio 1973, n. 27
Legge 22 febbraio 1973, n. 27 — Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara
Inhalt
- TITOLO I GESTIONE MARITTIMI
- Art. 1 Misura della pensione
- Art. 2 Variazione della percentuale di calcolo per la pensione marittima
- Art. 3 Trattamento per i pensionati marittimi che si rioccupino a terra alle dipendenze di terzi o che riprendano la navigazione
- Art. 4 Maggiorazione della pensione per differimento
- Art. 5 Pensione di anzianita
- Art. 6 Aliquota contributiva
- Art. 7 Variazioni delle tabelle retributive
- Art. 8 Iscrizione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione
- Art. 9 Riapertura del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 54 della legge 27 luglio 1967, n. 658
- Art. 10 Riapertura del termine per il riscatto della navigazione effettuata su navi straniere
- Art. 11 Tabella delle retribuzioni valevoli ai fini del calcolo dei contributi e delle pensioni per gli iscritti alla Gestione marittimi
- Art. 12 Riscossione dei contributi
- Art. 13 Classificazione dei porti ai fini di previdenza marinara per i piloti
- Art. 14 Contributo dello Stato a favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo
- Art. 15 Adeguamento delle pensioni a carico della Gestione marittimi
- TITOLO II GESTIONE SPECIALE
- Art. 16 Retribuzione pensionabile
- Art. 17 Misura della pensione
- Art. 18 Riconoscimento, agli effetti delle prestazioni a carico della Gestione speciale spettanti al personale di stato maggiore navigante, dei periodi di navigazione necessari per il conseguimento dei titoli professionali di "capitano di lungo corso" e di "capitano di macchina" e di altri periodi precedent
- Art. 19 Trasferimento all'assicurazione generale obbligatoria delle pensioni liquidate agli ex appartenenti al personale di stato maggiore navigante ed ai loro superstiti
- Art. 20 Aliquota del contributo dovuto alla Gestione speciale - Contributo a carico delle aziende per la copertura dell'onere relativo alle rendite di cui all'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658
- Art. 21 Trattenuta per i pensionati che prestino opera dipendente
- Art. 22 Riconoscimento dei periodi di malattia agli effetti delle prestazioni a carico della Gestione speciale
- Art. 23 Soppressione del massimale retributivo pensionistico della Gestione speciale
- Art. 24 Riscatto del servizio prestato anteriormente all'iscrizione alla Gestione speciale
- Art. 25 Riconoscimento agli effetti delle prestazioni a carico della Gestione speciale dei periodi di navigazione effettuati con la sola iscrizione alla Gestione marinara
- Art. 26 Costituzione della posizione assicurativa nella Gestione marittimi per il personale di stato maggiore navigante che non consegua diritto a pensione a carico della Gestione speciale
- Art. 27 Riconoscimento presso l'istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali dei periodi di iscrizione obbligatoria alla Gestione speciale
- Art. 28 Determinazione delle annualita' di ammortamento del disavanzo della Gestione speciale per gli anni dal 1971 al 1973
- Art. 29 Adeguamento delle pensioni a carico della Gestione speciale
- TITOLO III NORME GENERALI
- Art. 30 Concessione di un'indennita' una tantum
- Art. 31
- Art. 32 Abrogazione dell'articolo 92 della legge 27 luglio 1967, n. 658
- Art. 33 Entrata in vigore