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IT · Legge 22 febbraio 1973, n. 27

Legge 22 febbraio 1973, n. 27 — Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara

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Inhalt

  1. TITOLO I GESTIONE MARITTIMI
  2. Art. 1 Misura della pensione
  3. Art. 2 Variazione della percentuale di calcolo per la pensione marittima
  4. Art. 3 Trattamento per i pensionati marittimi che si rioccupino a terra alle dipendenze di terzi o che riprendano la navigazione
  5. Art. 4 Maggiorazione della pensione per differimento
  6. Art. 5 Pensione di anzianita
  7. Art. 6 Aliquota contributiva
  8. Art. 7 Variazioni delle tabelle retributive
  9. Art. 8 Iscrizione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione
  10. Art. 9 Riapertura del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 54 della legge 27 luglio 1967, n. 658
  11. Art. 10 Riapertura del termine per il riscatto della navigazione effettuata su navi straniere
  12. Art. 11 Tabella delle retribuzioni valevoli ai fini del calcolo dei contributi e delle pensioni per gli iscritti alla Gestione marittimi
  13. Art. 12 Riscossione dei contributi
  14. Art. 13 Classificazione dei porti ai fini di previdenza marinara per i piloti
  15. Art. 14 Contributo dello Stato a favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo
  16. Art. 15 Adeguamento delle pensioni a carico della Gestione marittimi
  17. TITOLO II GESTIONE SPECIALE
  18. Art. 16 Retribuzione pensionabile
  19. Art. 17 Misura della pensione
  20. Art. 18 Riconoscimento, agli effetti delle prestazioni a carico della Gestione speciale spettanti al personale di stato maggiore navigante, dei periodi di navigazione necessari per il conseguimento dei titoli professionali di "capitano di lungo corso" e di "capitano di macchina" e di altri periodi precedent
  21. Art. 19 Trasferimento all'assicurazione generale obbligatoria delle pensioni liquidate agli ex appartenenti al personale di stato maggiore navigante ed ai loro superstiti
  22. Art. 20 Aliquota del contributo dovuto alla Gestione speciale - Contributo a carico delle aziende per la copertura dell'onere relativo alle rendite di cui all'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658
  23. Art. 21 Trattenuta per i pensionati che prestino opera dipendente
  24. Art. 22 Riconoscimento dei periodi di malattia agli effetti delle prestazioni a carico della Gestione speciale
  25. Art. 23 Soppressione del massimale retributivo pensionistico della Gestione speciale
  26. Art. 24 Riscatto del servizio prestato anteriormente all'iscrizione alla Gestione speciale
  27. Art. 25 Riconoscimento agli effetti delle prestazioni a carico della Gestione speciale dei periodi di navigazione effettuati con la sola iscrizione alla Gestione marinara
  28. Art. 26 Costituzione della posizione assicurativa nella Gestione marittimi per il personale di stato maggiore navigante che non consegua diritto a pensione a carico della Gestione speciale
  29. Art. 27 Riconoscimento presso l'istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali dei periodi di iscrizione obbligatoria alla Gestione speciale
  30. Art. 28 Determinazione delle annualita' di ammortamento del disavanzo della Gestione speciale per gli anni dal 1971 al 1973
  31. Art. 29 Adeguamento delle pensioni a carico della Gestione speciale
  32. TITOLO III NORME GENERALI
  33. Art. 30 Concessione di un'indennita' una tantum
  34. Art. 31
  35. Art. 32 Abrogazione dell'articolo 92 della legge 27 luglio 1967, n. 658
  36. Art. 33 Entrata in vigore