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Legge 22 febbraio 1973, n. 27 · Legge 22 febbraio 1973, n. 27 — Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara

Legge 22 febbraio 1973, n. 27 Art. 13Classificazione dei porti ai fini di previdenza marinara per i piloti

TITOLO I GESTIONE MARITTIMI

In KraftAmtlicher Text

Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e' autorizzato ad apportare, stabilendone la decorrenza, variazioni ed aggiunte ai vari gruppi dei porti ove e' istituito il servizio di pilotaggio ai sensi dell' articolo 86 del codice della navigazione , contemplati al punto P) della tabella allegata alla legge 27 luglio 1967, n. 658 , ai fini della determinazione delle retribuzioni valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni di previdenza marinara per i piloti.