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IT · Legge 30 luglio 1973, n. 484

Legge 30 luglio 1973, n. 484 — Norme modificative ed integrative della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulla previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

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Inhalt

  1. Art. 1 Modifiche agli articoli 12, 13, 14, 22, 25, 29 e 30 della legge 13 luglio 1965, n. 859
  2. Art. 2 Retribuzione pensionabile
  3. Art. 3 Riconoscimento dei periodi di servizio militare
  4. Art. 4 Trasferimento al Fondo dei contributi versati o dovuti all'assicurazione generale obbligatoria o ad altre forme speciali di previdenza durante i periodi di servizio militare
  5. Art. 5 Esclusione, dal computo previdenziale dei servizi militari gia' riconosciuti ai fini della pensione a carico del Fondo e surroga del Fondo nelle quote di pensione liquidate ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341
  6. Art. 6 Riscatto previdenziale dei periodi di corso legale di laurea
  7. Art. 7 Riscatto previdenziale dei periodi lavorativi prestati presso aziende di navigazione aerea ovvero necessari per l'acquisizione di qualifiche professionali
  8. Art. 8 Riconoscimento dei periodi di servizio posteriori al 31 dicembre 1946 per gli iscritti che abbiano ottenuto la liquidazione degli accantonamenti
  9. Art. 9 Riconoscimento dei periodi di servizio prestati posteriormente al 31 dicembre 1946 con iscrizione alla Cassa nazionale gente dell'aria per il personale cessato dal servizio nel periodo compreso fra il 1 luglio 1962 e la data di entrata in vigore della legge 13 luglio 1965, n. 859
  10. Art. 10 Accreditamento al Fondo dei contributi relativi ai periodi riscattati ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 13 luglio 1965, n. 859
  11. Art. 11 Riduzione a un anno del requisito di contribuzione richiesto per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione al Fondo per gli iscritti che intraprendano attivita' di volo all'estero
  12. Art. 12 Esclusione della prosecuzione volontaria per periodi gia' coperti da assicurazione
  13. Art. 13 Riconoscimento dei periodi di servizio prestati con iscrizione a Fondi di previdenza aziendali
  14. Art. 14 Riliquidazione delle pensioni in godimento alla data di entrata in vigore della legge
  15. Art. 16 Riscatto previdenziale dei periodi lavorativi diversi dall'attivita' di volo coperti da assicurazione generale obbligatoria
  16. Art. 17 Entrata in vigore