IT · Legge 30 luglio 1973, n. 484
Legge 30 luglio 1973, n. 484 — Norme modificative ed integrative della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulla previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
Inhalt
- Art. 1 Modifiche agli articoli 12, 13, 14, 22, 25, 29 e 30 della legge 13 luglio 1965, n. 859
- Art. 2 Retribuzione pensionabile
- Art. 3 Riconoscimento dei periodi di servizio militare
- Art. 4 Trasferimento al Fondo dei contributi versati o dovuti all'assicurazione generale obbligatoria o ad altre forme speciali di previdenza durante i periodi di servizio militare
- Art. 5 Esclusione, dal computo previdenziale dei servizi militari gia' riconosciuti ai fini della pensione a carico del Fondo e surroga del Fondo nelle quote di pensione liquidate ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341
- Art. 6 Riscatto previdenziale dei periodi di corso legale di laurea
- Art. 7 Riscatto previdenziale dei periodi lavorativi prestati presso aziende di navigazione aerea ovvero necessari per l'acquisizione di qualifiche professionali
- Art. 8 Riconoscimento dei periodi di servizio posteriori al 31 dicembre 1946 per gli iscritti che abbiano ottenuto la liquidazione degli accantonamenti
- Art. 9 Riconoscimento dei periodi di servizio prestati posteriormente al 31 dicembre 1946 con iscrizione alla Cassa nazionale gente dell'aria per il personale cessato dal servizio nel periodo compreso fra il 1 luglio 1962 e la data di entrata in vigore della legge 13 luglio 1965, n. 859
- Art. 10 Accreditamento al Fondo dei contributi relativi ai periodi riscattati ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 13 luglio 1965, n. 859
- Art. 11 Riduzione a un anno del requisito di contribuzione richiesto per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione al Fondo per gli iscritti che intraprendano attivita' di volo all'estero
- Art. 12 Esclusione della prosecuzione volontaria per periodi gia' coperti da assicurazione
- Art. 13 Riconoscimento dei periodi di servizio prestati con iscrizione a Fondi di previdenza aziendali
- Art. 14 Riliquidazione delle pensioni in godimento alla data di entrata in vigore della legge
- Art. 16 Riscatto previdenziale dei periodi lavorativi diversi dall'attivita' di volo coperti da assicurazione generale obbligatoria
- Art. 17 Entrata in vigore