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Legge 30 luglio 1973, n. 484 · Legge 30 luglio 1973, n. 484 — Norme modificative ed integrative della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulla previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

Legge 30 luglio 1973, n. 484 Art. 4Trasferimento al Fondo dei contributi versati o dovuti all'assicurazione generale obbligatoria o ad altre forme speciali di previdenza durante i periodi di servizio militare

In KraftAmtlicher Text

Ove per i periodi di servizio militare riconosciuti sia stata o debba essere costituita una posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o in forme di previdenza che abbiano dato luogo all'esonero dalla medesima ovvero che siano di essa sostitutive o integrative, i contributi versati o dovuti alle citate forme assicurative sono trasferiti al Fondo di previdenza per il personale di volo e il loro importo e' considerato in detrazione della somma che gli iscritti debbono versare ai sensi del precedente articolo 3, secondo comma.