Legge 27 novembre 1973, n. 811 Art. 7
Alla copertura dei disavanzi accertati per l'esercizio 1972 e dei disavanzi riconosciuti in sede di approvazione dei bilanci degli enti e istituzioni per l'esercizio 1974 si provvedera' con la legge di riforma di cui allo articolo 1.