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Legge 27 novembre 1973, n. 811 · Legge 27 novembre 1973, n. 811 — Interventi straordinari per la sistemazione finanziaria degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate

Legge 27 novembre 1973, n. 811 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

La gestione finanziaria degli enti e delle istituzioni dovra' essere inderogabilmente basata, per l'esercizio 1973, sul pareggio del bilancio nonche' sul blocco del personale a qualunque titolo in servizio alla data del 31 ottobre 1973. In caso di inosservanza del disposto del precedente comma e delle norme di cui all' articolo 17 della legge 14 agosto 1967, n. 800 , sono disposti, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, lo scioglimento del consiglio di amministrazione, l'esonero del sovrintendente e la nomina di un commissario, il quale assume la gestione dell'ente.