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Legge 29 novembre 1973, n. 835 · Legge 29 novembre 1973, n. 835 — Norme sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio della essenza di bergamotto

Legge 29 novembre 1973, n. 835 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

I conduttori a qualsiasi titolo di bergamotteti devono denunciare al consorzio del bergamotto almeno venti giorni prima dell'inizio della raccolta, il numero delle piante in produzione con la presumibile quantita' dei frutti dell'annata, specificando il tipo della conduzione ed indicando la quota spettante a mezzadri, coloni o compartecipanti, i quali all'atto di ogni raccolta dei frutti acquistano a tutti gli effetti la piena disponibilita' della quota di loro spettanza. Qualunque cessione di frutti di bergamotto, per qualsiasi titolo avvenuta, ed anche per la sola estrazione dell'essenza per conto del cedente, deve da questi essere denunciata entro tre giorni al consorzio, con l'indicazione del nome e della residenza del cessionario. Si considera altresi' cessione ogni lavorazione di frutti al di fuori della propria azienda. Chiunque acquisti o venga comunque in possesso di frutti di bergamotto di cascola estivo-autunnale, deve tenere un registro di carico e scarico ed annotarvi le quantita' di frutti introdotti, quelli lavorati di volta in volta e i quantitativi di prodotti ricavati. Deve altresi' inviare settimanalmente al consorzio un estratto di detto registro.