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Legge 29 novembre 1973, n. 835 · Legge 29 novembre 1973, n. 835 — Norme sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio della essenza di bergamotto

Legge 29 novembre 1973, n. 835 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Chiunque produca essenza di bergamotto deve, entro dieci giorni dal termine della lavorazione, denunciare al consorzio la quantita' prodotta. Se la lavorazione non sia terminata alla data del 10 marzo il produttore deve denunciare nella stessa data la quantita' di essenza eventualmente gia' prodotta e il residuo presumibile quantitativo di prodotto da lavorare e il luogo dove essa viene conservata, denunciando entro cinque giorni ogni successivo movimento della stessa. Il produttore o chi abbia titolo per disporre dell'essenza deve conferirla all'ammasso nel luogo e nel tempo che gli saranno indicati dal consorzio. E' vietato trasportare essenza di bergamotto senza la prescritta autorizzazione. L'autorizzazione deve risultare da apposita bolletta rilasciata dal consorzio, che deve accompagnare la merce.