Legge 27 dicembre 1973, n. 852 Art. 5
La spesa per l'accertamento e la riscossione dei contributi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 e' annualmente determinata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in misura non superiore al 5 per cento dell'importo dei contributi riscossi per ciascun anno.