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Legge 27 dicembre 1973, n. 852 · Legge 27 dicembre 1973, n. 852 — Proroga della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni, previdenziali ed assistenziali

Legge 27 dicembre 1973, n. 852 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

Ai fini del raggiungimento del requisito delle 151 giornate di lavoro, previsto dall' articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457 , i periodi lavorativi svolti in agricoltura sono cumulabili con quelli relativi a lavoro prestato in attivita' non agricole, osservando le norme contenute nell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049 .