Legge 29 luglio 1975, n. 405 · Legge 29 luglio 1975, n. 405 — Istituzione dei consultori familiari
Legge 29 luglio 1975, n. 405 Art. 3
Il personale di consulenza e di assistenza addetto ai consultori deve essere in possesso di titoli specifici in una delle seguenti discipline: medicina, psicologia, pedagogia ed assistenza sociale, nonche' nell'abilitazione, ove prescritta, all'esercizio professionale.