Legge 29 luglio 1975, n. 405 · Legge 29 luglio 1975, n. 405 — Istituzione dei consultori familiari
Legge 29 luglio 1975, n. 405 Art. 4
L'onere delle prescrizioni di prodotti farmaceutici va a carico dell'ente o del servizio cui compete l'assistenza sanitaria. Le altre prestazioni previste dal servizio istituito con la presente legge sono gratuite per tutti i cittadini italiani e per gli stranieri residenti o che soggiornino, anche temporaneamente, su territorio italiano.