IT · Legge 5 agosto 1978, n. 457
Legge 5 agosto 1978, n. 457 — Norme per l'edilizia residenziale
Inhalt
- Titolo I PIANO DECENNALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE ORGANI E FUNZIONI
- Art. 1 Contenuti del piano
- Art. 2 Competenze del C.I.P.E
- Art. 3 Competenze del Comitato per l'edilizia residenziale
- Art. 4 Attribuzioni delle regioni
- Art. 5 Composizione del Comitato per l'edilizia residenziale
- Art. 6 Istituzione del comitato esecutivo
- Art. 7 Segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale
- Art. 8 Esperti e personale comandato presso il segretariato generale - Centro di documentazione
- Art. 9 Termini per la formazione e l'attuazione del piano decennale
- Titolo II GESTIONE FINANZIARIA DEL PIANO DECENNALE
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Titolo III NORME PER IL CREDITO FONDIARIO
- Art. 14 Mutui edilizi
- Art. 15
- Art. 16 Mutui agevolati
- Art. 17 Garanzie
- Art. 18 Beneficiari dei mutui agevolati
- Art. 19 Contributo dello Stato
- Art. 20 Limiti di reddito per l'accesso ai mutui agevolati e relativi tassi
- Art. 21 Modalita' per la determinazione del reddito
- Art. 22 Limiti di reddito per l'assegnazione delle abitazioni degli I.A.C.P
- Art. 23 Decadenza dal contributo dello Stato
- Art. 24 Abitazioni realizzate con leggi anteriori
- Art. 25
- Art. 26 Edilizia rurale
- Titolo IV NORME GENERALI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO ESISTENTE
- Art. 27 Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente
- Art. 28 Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente
- Art. 29 Utilizzazione dei fondi da parte dei comuni
- Art. 30 Piani di recupero di iniziativa dei privati
- Art. 31 Definizione degli interventi
- Art. 32 Disposizioni particolari
- Art. 33 Agevolazioni creditizie per gli interventi di recupero
- Art. 34 Piani esecutivi vigenti
- Titolo V FINANZIAMENTO DEL PIANO DECENNALE
- Art. 35 Finanziamento per l'edilizia sovvenzionata
- Art. 36 Finanziamento per l'edilizia convenzionata agevolata
- Art. 37 Finanziamento per l'edilizia rurale
- Art. 38 Completamento dei programmi di edilizia convenzionata agevolata per l'anno finanziario 1977
- Art. 39 Accredito dei fondi alle province di Trento e Bolzano
- Art. 40 Incremento del fondo per mutui ai comuni per l'acquisizione delle aree e per le opere di urbanizzazione
- Titolo VI NORME FINALI E TRANSITORIE
- Art. 41 Prima formulazione del piano e del programma di edilizia residenziale
- Art. 42 Norme tecniche
- Art. 43 Caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni
- Art. 44 Estensione della garanzia sussidiaria dello Stato
- Art. 45 Trasferibilita' e locazione di abitazioni realizzate nei piani di zona
- Art. 46 Cessione di aree dei piani di zona
- Art. 46-bis
- Art. 46-ter
- Art. 47 Norma transitoria in materia di oneri di urbanizzazione
- Art. 48
- Art. 49 Modifica all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10
- Art. 50 Disciplina dei programmi costruttivi finanziati prima del 31 dicembre 1977
- Art. 51 Proroga dell'efficacia dei piani di zona
- Art. 52 Modifiche della legge 8 agosto 1977, n. 513
- Art. 53 Limiti di applicazione dell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513
- Art. 54 Proroga dei termini
- Art. 55 Norme transitorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
- Art. 56 Fonti energetiche alternative
- Art. 57 Norme fiscali per le obbligazioni indicizzate
- Art. 58 Norme fiscali per le assegnazioni a soci di cooperative
- Art. 59 Norme fiscali per gli interventi di recupero
- Art. 60