Legge 5 agosto 1978, n. 457 · Legge 5 agosto 1978, n. 457 — Norme per l'edilizia residenziale
Legge 5 agosto 1978, n. 457 Art. 49Modifica all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10
Titolo VI NORME FINALI E TRANSITORIE
Il quarto comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e' sostituito dal seguente: "In ordine alle istanze di cui al secondo comma, la concessione, con i benefici ivi previsti, non puo' essere data dopo due anni dalla presentazione delle istanze stesse, salvo che sia successivamente intervenuta decisione di annullamento del silenzio rifiuto o di un provvedimento negativo emesso dal comune".