Legge 3 gennaio 1981, n. 1 Art. 18
Il primo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , modificato dall' articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695 , e' sostituito dal seguente: "Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano in collegio unico nazionale, col sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali deve contenere almeno quattro magistrati di cassazione, di cui due dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori, due di appello e quattro di tribunale".