Legge 3 gennaio 1981, n. 1 Art. 19
Il secondo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , modificato dall' articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695 , e' sostituito dal seguente: "E' ammessa la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere".