Legge 6 febbraio 1981, n. 42 Art. 10
Il terzo comma dell'articolo 143 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalita' prescritte". La presente legge munita del sigillo dello Stato sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 febbraio 1981 PERTINI FORLANI - COLOMBO - SARTI Visto, il Guardasigilli: SARTI