Legge 6 febbraio 1981, n. 42 Art. 9
All' articolo 142 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 ".