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Legge 6 febbraio 1981, n. 42 · Legge 6 febbraio 1981, n. 42 — Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965

Legge 6 febbraio 1981, n. 42 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

Il primo comma dell'articolo 142 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Salvo quanto disposto nel terzo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto e' notificato mediante affissione di copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede e mediante spedizione di altra copia al destinatario per mezzo della posta in piego raccomandato".