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Legge 6 febbraio 1981, n. 42 · Legge 6 febbraio 1981, n. 42 — Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965

Legge 6 febbraio 1981, n. 42 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

Art 7. E' competente a pronunciarsi sulla domanda di rimessione in termini, di cui all'articolo 16 della convenzione, i) giudice che sarebbe competente a decidere sulla impugnazione. Esso decide con ordinanza, sentite le parti in camera di consiglio. In caso di accoglimento della domanda, il giudice fissa alla parte un termine perentorio per la proposizione della impugnazione nelle forme ordinarie a decorrere dalla data di comunicazione dell'ordinanza effettuata a cura della cancelleria.