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Legge 6 febbraio 1981, n. 42 · Legge 6 febbraio 1981, n. 42 — Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965

Legge 6 febbraio 1981, n. 42 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

L'autorita' centrale, per l'applicazione dell'articolo 5 della convenzione, senza indugio e previa autorizzazione del pubblico ministero, a norma dell' articolo 805, primo comma, del codice di procedura civile , procede direttamente alla notifica degli atti da notificare nel territorio del mandamento di Roma; trasmette agli uffici del pubblico ministero presso i tribunali, secondo la loro competenza a norma dell' articolo 805, primo comma, del codice di procedura civile , gli atti da notificare nelle rispettive circoscrizioni. I detti uffici, data l'autorizzazione, trasmettono agli uffici unici costituiti presso le corti d'appello e i tribunali e agli ufficiali giudiziari addetti alle preture, secondo la loro competenza, gli atti da notificare nelle rispettive circoscrizioni. Quando sia chiesto, ai sensi dell'articolo 5, lettera b), della convenzione, che la notifica sia effettuata in una forma particolare, questa puo' essere osservata purche' non sia in contrasto con l'ordinamento dello Stato.