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Legge 6 febbraio 1981, n. 42 · Legge 6 febbraio 1981, n. 42 — Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965

Legge 6 febbraio 1981, n. 42 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

L'autorita' centrale, gli uffici unici costituiti presso le corti d'appello e i tribunali e gli ufficiali giudiziari addetti alle preture rilasciano l'attestazione prevista dall'articolo 6 della convenzione, riguardo agli atti da essi rispettivamente compiuti. Essi sono tenuti, altresi', all'osservanza del disposto dell' articolo 148 del codice di procedura civile quando la notificazione sia stata eseguita a norma dell'articolo 5, lettera a), della convenzione. Qualora sia chiesto che l'attestazione di cui al comma precedente sia vistata dall'autorita' centrale, gli atti, senza indugio, sono rimessi dall'ufficiale giudiziario procedente a detta autorita' che, verificatane la regolarita' formale, vista l'attestazione e la trasmette al richiedente. Se e' chiesto che il visto sia apposto da un'autorita' giudiziaria, e' competente il capo dell'ufficio giudiziario presso il quale l'ufficiale giudiziario procedente esercita il suo ministero.