Legge 23 marzo 1981, n. 93 Art. 1Finanziamento delle comunita' montane
I fondi destinati al perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 1 , 2 e 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , sono previsti nella legge finanziaria di cui all' articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e costituiscono, con riferimento alla quota prevista per le singole regioni dalla tabella A allegata alla presente legge, contributo speciale ai sensi dell' articolo 119, terzo comma, della Costituzione e dell' articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281 . Le quote percentuali della tabella A sono fissate sulla base di due parametri: popolazione censita e superficie dei territori classificati montani, tenendo conto per le province autonome di Trento e Bolzano dell'articolo 68-ter dello statuto speciale approvato con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 , e per il Mezzogiorno dell' articolo 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 . ((La tabella A si intende automaticamente aggiornata allorche' i parametri citati subiscono variazioni, secondo i dati pubblicati dall'UNCEM (Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna) e riferiti al 31 dicembre del penultimo anno precedente)) . Il Ministro del bilancio provvede annualmente entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato alla erogazione dei fondi di cui al primo comma alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , e' abrogato.