Legge 23 marzo 1981, n. 93 Art. 2Ripartizione di fondi tra le comunita' montane
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del disposto di cui all' ottavo comma dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , provvedono a determinare nei propri bilanci pluriennali le autorizzazioni di spesa da impegnare nei rispettivi territori montani integrando e coordinando i finanziamenti, di cui alla presente legge, con quelli determinati ad altro titolo da leggi statali e regionali.