Legge 1 aprile 1981, n. 121 Art. 77Alterazione di armi o munizioni, porto di armi non in dotazione
CAPO VI NORME DISCIPLINARI E PENALI
L'appartenente alla Polizia di Stato che altera in qualsiasi modo le caratteristiche delle armi proprie o del munizionamento in dotazione o che porta in servizio armi diverse da quelle in dotazione e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Alle stesse pene e' sottoposto il superiore gerarchico che consente i fatti di cui al comma precedente.