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Legge 1 aprile 1981, n. 121 · Legge 1 aprile 1981, n. 121 — Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Legge 1 aprile 1981, n. 121 Art. 77Alterazione di armi o munizioni, porto di armi non in dotazione

CAPO VI NORME DISCIPLINARI E PENALI

In KraftAmtlicher Text

L'appartenente alla Polizia di Stato che altera in qualsiasi modo le caratteristiche delle armi proprie o del munizionamento in dotazione o che porta in servizio armi diverse da quelle in dotazione e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Alle stesse pene e' sottoposto il superiore gerarchico che consente i fatti di cui al comma precedente.