Legge 1 aprile 1981, n. 121 Art. 78Arbitraria utilizzazione di prestazioni lavorative
CAPO VI NORME DISCIPLINARI E PENALI
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il pubblico ufficiale che utilizza arbitrariamente le prestazioni lavorative di personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in contrasto con i compiti di istituto, al fine di realizzare un profitto proprio o di altri, e' punito con la reclusione fino a due anni.