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Legge 14 maggio 1981, n. 220 · Legge 14 maggio 1981, n. 220 — Disposizioni concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani

Legge 14 maggio 1981, n. 220 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Gli impianti dei collegamenti telefonici vengono eseguiti nelle localita' che risultino in possesso dei requisiti prescritti e per le quali sia gia' stata presentata regolare domanda da parte dei comuni interessati, a norma dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 28 marzo 1973, n. 86 . Gli impianti medesimi vengono, altresi', eseguiti nelle localita' per le quali sia inoltrata analoga domanda entro il periodo di validita' della presente legge, dopo l'attuazione dei collegamenti indicati nel precedente comma.