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Legge 14 maggio 1981, n. 220 · Legge 14 maggio 1981, n. 220 — Disposizioni concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani

Legge 14 maggio 1981, n. 220 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

I posti telefonici pubblici possono essere affidati in gestione ai piccoli imprenditori di cui all' articolo 2083 del codice civile ed ubicati in locali da loro utilizzati. Nei casi in cui, previo accertamento dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, tale possibilita' non sussiste, i collegamenti telefonici possono essere realizzati anche mediante l'installazione di telefoni a prepagamento in cabine a disposizione del pubblico.