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Legge 10 agosto 1981, n. 475 · Legge 10 agosto 1981, n. 475 — Riordinamento delle indennita' spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena

Legge 10 agosto 1981, n. 475 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Ai graduati e ai militari di truppa di leva dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena con diretta responsabilita' di vigilanza e custodia sui detenuti, in caso di malattia limitatamente al periodo di degenza e in caso di ferite o lesioni traumatiche limitatamente al periodo necessario per la guarigione clinica, quando sia intervenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, l'indennita' e' corrisposta nella misura di cui al precedente articolo 2.