Legge 10 agosto 1981, n. 475 Art. 5
L'indennita' militare speciale di cui all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 , e il soprassoldo giornaliero di cui all' articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1579 , sono soppressi. La legge 9 novembre 1950, n. 978 , e' abrogata.