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Legge 22 ottobre 1981, n. 593 · Legge 22 ottobre 1981, n. 593 — Snellimento delle procedure di liquidazione relative ai danni di guerra, alle requisizioni ed ai danni alleati, ai debiti contratti dalle formazioni partigiane e soppressione del commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra

Legge 22 ottobre 1981, n. 593 Art. 11Facolta' di demandare ad altri uffici la trattazione e la definizione delle residue denunce o domande relative alle materie oggetto della presente legge

In KraftAmtlicher Text

Il Ministro del tesoro, con decreto da adottare di concerto con il Ministro delle finanze, puo' disporre che, in deroga agli articoli 6 e 9, primo comma, del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517 , all' articolo 4, primo e secondo comma, della legge 9 gennaio 1951, n. 10 , nonche' agli articoli 15 , 16 , 17 , 30 e 31, della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e successive modificazioni, la trattazione e la definizione delle residue domande o denunce, per le quali non sia stato adottato alcun provvedimento decisorio o non sia intervenuta la decadenza di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, sia devoluta da una ad altra intendenza di finanza, tenuto conto dei carichi di lavoro pendenti, del personale disponibile e dei criteri di viciniorita'.