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Legge 22 ottobre 1981, n. 593 · Legge 22 ottobre 1981, n. 593 — Snellimento delle procedure di liquidazione relative ai danni di guerra, alle requisizioni ed ai danni alleati, ai debiti contratti dalle formazioni partigiane e soppressione del commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra

Legge 22 ottobre 1981, n. 593 Art. 12Agevolazioni ed esenzioni in materia tributaria

In KraftAmtlicher Text

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i documenti giustificativi e gli atti delle procedure di liquidazione degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra, gli atti ed i contratti aventi per oggetto tali provvidenze, sono esenti dalle imposte di bollo, ad eccezione di quelle sulle cambiali, dalla tassa di concessione governativa e dai diritti catastali. Detti documenti, atti e contratti, ove vi siano assoggettati, scontano le sole imposte fisse di registro. Dalla data indicata nel primo comma, gli indennizzi ed i contributi suddetti sono esenti dall'imposta di successione e dalla imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto.