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Legge 4 novembre 1981, n. 628 · Legge 4 novembre 1981, n. 628 — Norme relative alla tutela della denominazione d'origine e tipica del prosciutto veneto berico-euganeo

Legge 4 novembre 1981, n. 628 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Le ditte produttrici del prosciutto veneto berico-euganeo, per quanto attiene a tale specifica produzione, sono sottoposte, da parte degli organi giudiziari e di vigilanza preposti, ad ispezioni dei locali di lavorazione, a controlli e verifiche delle carni da lavorare o lavorate, dei metodi di produzione, nonche' della regolarita' nella tenuta dei registri e della documentazione necessaria atta a dimostrare che la provenienza, le modalita' e la durata di lavorazione dei prosciutti corrispondano ai requisiti prescritti dalla presente legge.