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Legge 4 novembre 1981, n. 628 · Legge 4 novembre 1981, n. 628 — Norme relative alla tutela della denominazione d'origine e tipica del prosciutto veneto berico-euganeo

Legge 4 novembre 1981, n. 628 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Il prosciutto veneto berico-euganeo, sia esso intero, disossato o comunque confezionato, deve essere immesso in commercio provvisto del particolare contrassegno atto a garantire permanentemente l'origine e la identificazione del prodotto. Al fine di poter ottenere il contrassegno, di cui al comma precedente, all'atto della introduzione negli stabilimenti di lavorazione le cosce fresche suine devono essere munite di marchiatura indelebile o di sigillo atti a garantire la loro corrispondenza a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della presente legge.