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Legge 27 aprile 1982, n. 186 · Legge 27 aprile 1982, n. 186 — Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali

Legge 27 aprile 1982, n. 186 Art. 2Passaggio dalle sezioni consultive alle sezioni giurisdizionali

TITOLO I ORDINAMENTO DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA CAPO I CONSIGLIO DI STATO

In KraftAmtlicher Text

Il presidente del Consiglio di Stato, all'inizio di ogni anno, stabilisce la composizione delle sezioni consultive e delle sezioni giurisdizionali sulla base dei criteri fissati dal consiglio di presidenza anche per consentire l'avvicendamento dei magistrati fra le sezioni consultive e le sezioni giurisdizionali, nonche' l'avvicendamento nell'ambito delle sezioni consultive e delle sezioni giurisdizionali. I presidenti delle sezioni giurisdizionali determinano, all'inizio di ogni anno, il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti, sulla base dei criteri fissati dal consiglio di presidenza. Qualora manchi in una sezione consultiva o in una sezione giurisdizionale il numero dei consiglieri necessario per deliberare, il presidente del Consiglio di Stato provvede alla supplenza con consiglieri appartenenti rispettivamente ad altre sezioni consultive o giurisdizionali.