Legge 27 aprile 1982, n. 186 Art. 3Adunanza generale
TITOLO I ORDINAMENTO DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA CAPO I CONSIGLIO DI STATO
L'adunanza generale del Consiglio di Stato e' convocata dal presidente del Consiglio di Stato, che la presiede, ed e' composta da tutti i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario generale del Consiglio di Stato o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere di Stato meno anziano nella qualifica fra i presenti.