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Legge 27 aprile 1982, n. 186 · Legge 27 aprile 1982, n. 186 — Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali

Legge 27 aprile 1982, n. 186 Art. 36Ruoli e attribuzioni

TITOLO III ORDINAMENTO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI CAPO I ORDINAMENTO

In KraftAmtlicher Text

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge i ruoli e le attribuzioni del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali restano stabiliti dalla legge 10 aprile 1964, n. 193 , dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 , e successive modificazioni. Il presidente del Consiglio di Stato ed i presidenti dei tribunali amministrativi regionali provvedono, sentiti i rispettivi segretari generali, ad assegnare il personale ai vari servizi e ad impartire le istruzioni necessarie al loro funzionamento. Possono, inoltre, con proprio decreto, affidare ad impiegati del ruolo esecutivo il compito di notificare nelle forme di rito gli avvisi di segreteria. Tale incarico non da' titolo ad attribuzione di speciali compensi salvo rimborso spese.