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Legge 27 aprile 1982, n. 186 · Legge 27 aprile 1982, n. 186 — Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali

Legge 27 aprile 1982, n. 186 Art. 37Direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e segretari generali dei tribunali amministrativi regionali

TITOLO III ORDINAMENTO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI CAPO I ORDINAMENTO

In KraftAmtlicher Text

Il direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e i segretari generali dei tribunali amministrativi regionali dirigono i servizi di segreteria, rispettivamente, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Essi promuovono i provvedimenti che reputano opportuni al buon andamento dei rispettivi uffici. Per ricoprire l'incarico di direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e di segretario generale dei tribunali amministrativi regionali con sezione staccata possono essere chiamati solo funzionari dirigenti in possesso della qualifica di dirigente superiore. In caso di assenza o impedimento dell'impiegato con qualifica di dirigente, o in caso di vacanza temporanea del posto, le funzioni di segretario generale dei tribunali amministrativi regionali sono esercitate dall'impiegato presente nell'ufficio che ricopre la piu' elevata qualifica e, in caso di parita', che abbia maggiore anzianita' nella qualifica stessa. Al direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato sono inoltre affidate le funzioni di capo del personale previste dall' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 .