Legge 27 dicembre 1983, n. 730 Art. 22
TITOLO VI DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE
Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, e' fissato per l'anno 1984 in lire 22.425 miliardi. Le anticipazioni di tesoreria di cui al precedente comma sono autorizzate senza di oneri di interessi